Competenze
Art 48 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL)
1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È altresì di competenza della giunta, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio
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Persone che compongono la struttura
Sede principale
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Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2023, 15:34