FAQ

Il preavviso di violazione al divieto di sosta/fermata, posto sul parabrezza permette al trasgressore di pagare unicamente l’importo della sanzione, senza ulteriori costi. Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni e deve essere effettuato utilizzando lo specifico bollettino postale allegato al preavviso. È possibile pagare il bollettino mediante: bonifico bancario indicando nella causale il numero di preavviso e la targa del veicolo, all’Iban Indicato o mediante Pagamento online “PagoPA". Se appare la dicitura “Il verbale non è stato ancora caricato nel sistema”, bisogna inserire l’importo totale da pagare riportato sul preavviso di violazione e confermare, quindi scegliere se pagare online oppure se stampare l’avviso di pagamento che consente il pagamento presso i tabaccai, gli uffici postali, gli sportelli bancari e tutti gli esercizi abilitati PagoPA. Se invece vengono visualizzati i dati del verbale selezionare l’importo da pagare (entro 5 giorni), quindi scegliere se pagare online oppure se stampare l’avviso di pagamento che consente il pagamento presso i tabaccai, gli uffici postali, gli sportelli bancari e tutti gli esercizi abilitati PagoPA. Durante le procedure citate inserire i dati richiesti dal sistema. Trascorsi i 5 giorni dalla data di questo preavviso, qualora non sia stato effettuato il pagamento previsto per la violazione, sarà redatto un verbale di accertamento di infrazione ovvero il verbale di contestazione immediata che permette al trasgressore di pagare unicamente l’importo della sanzione, senza ulteriori costi. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni e deve essere effettuato utilizzando lo specifico bollettino postale allegato al verbale. Per usufruire della riduzione del 30 % il pagamento deve essere effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione della violazione. Si precisa che la riduzione del 30 % non si può applicare quando: 1) Per la violazione commessa è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente; 2) La violazione commessa costituisce reato; 3) Per la violazione commessa non è consentito il pagamento in misura ridotta. È possibile pagare il bollettino presso: gli uffici postali mediante versamento in c/c postale tramite il bollettino allegato al verbale di contestazione immediata, o mediante bonifico bancario indicando nella causale il numero del verbale e la targa del veicolo all’Iban indicato o mediante Pagamento online “PagoPA” (per cui si segue la procedura già indicata in precedenza, scegliendo l'opzione (entro 60 giorni). Verbale di accertamento di infrazione notificato. L’accertamento di infrazione al Codice della Strada, viene notificato mediante verbale del servizio postale, è aumentato delle spese di notifica e procedimento, può essere pagato entro 60 giorni dalla data di notifica, attraverso una delle seguenti modalità: con il bollettino PagoPA allegato al verbale presso un Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP), in tutti gli Uffici Postali, in Banca, dal Tabaccaio, in Ricevitoria, al Bancomat o al Supermercato o mediante bonifico bancario indicando nella causale il numero del verbale e la targa del veicolo – e L’iban indicato o mediante Pagamento online  “PagoPA. Per i verbali di contestazione relativi a violazioni di legge diverse dal Codice della Strada bisogna osservare le modalità di pagamento indicate sul verbale

La Carta di Identità Elettronica può essere richiesta al proprio Comune di residenza o dimora a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo possono essere rinnovate anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.
La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo: A) 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età; B) 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni. C) Per i maggiorenni la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.
La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.  Il cittadino dovrà andare in Comune portando con sé una fototessera in formato cartaceo e abbia fissato opportuno appuntamento con l’Ufficio Anagrafe La fototessera dovrà essere nello stesso formato utilizzato per il passaporto. Quando si fa la richiesta, se non si è già in possesso di una CIE, è consigliabile avere il codice fiscale o la tessera sanitaria, così da velocizzare le attività di registrazione. Per il rilascio della Carta di Identità Elettronica occorre versare la somma di € 22,00 in contanti o tramite POS. È importante conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta al Comune.
Il cittadino, al momento della domanda: 1) in caso di primo rilascio esibisce all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso, dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni; 2) in caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, consegna di quest’ultimo all’operatore comunale; 3) consegna il codice fiscale all’operatore comunale, C.F. che è presente anche sul retro della CIE; 4) verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici presenti nell’anagrafe nazionale; 5) fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento; 6) indica la modalità di ritiro del documento (consegna presso un indirizzo desiderato o ritiro in Comune) e comunica un’eventuale persona delegata al ritiro; 7) consegna all’operatore comunale la fotografia recente; 8) procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali; 9) fornisce, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi; 10) firma il modulo di riepilogo procedendo alla verifica finale sui dati.

Il cambio di residenza è il trasferimento di un cittadino, un intero nucleo familiare o una parte del nucleo familiare da un Comune italiano o dall’estero in un altro Comune italiano. La dichiarazione può essere presentata da cittadini o nuclei familiari che: 1) sono iscritti presso l’anagrafe della popolazione residente di un altro Comune italiano; 2 sono iscritti presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE); 3) sono stati cancellati per irreperibilità; 4) provengono dall'estero. Per trasferire la propria residenza occorre presentare apposita dichiarazione al nuovo Comune. Dalla data della dichiarazione il cittadino potrà usufruire dell’autocertificazione e, a decorrere dalla registrazione della pratica, potrà ottenere il certificato di residenza e di stato di famiglia. Il cittadino, se italiano, sarà iscritto d'ufficio nelle liste elettorali, in occasione della prima revisione elettorale utile.
Per consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi). La registrazione dell’iscrizione anagrafica nella banca dati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) comporta l’aggiornamento automatico dell’indirizzo presso le banche dati dei seguenti gli enti: Motorizzazione civile, INPS, Agenzia delle Entrate. Contestualmente alla dichiarazione, è necessario che il cittadino regolarizzi la sua posizione rispetto all’occupazione dei locali per la tassa rifiuti solidi urbani.

E’ possibile effettuare anche il cambio di residenza online, dal portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). La nuova modalità consente ai cittadini registrati in ANPR di effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche online: 1) cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi comune, o dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, a uno dei comuni coinvolti; 2) cambiamento di abitazione nell’ambito di uno dei comuni aderenti.
È possibile accedere al portale dell’anagrafe con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica o CNS) e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni presenti nell’area riservata dei servizi al cittadino. La piattaforma dell’Anagrafe nazionale è accessibile dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche all’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

Le persone disabili aventi deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, possono richiedere un parcheggio riservato, detto ad personam, in prossimità della propria abitazione o del luogo di lavoro. La concessione del parcheggio ad personam per disabili è un diritto di chi già possiede il contrassegno invalidi, ma il rilascio, come previsto dall’articolo 381 del Regolamento del Codice della strada, non è automatico poiché occorrono alcune condizioni.
La domanda va presentata al Comune di residenza e la concessione del parcheggio ad personam è gratuita. Per quanto riguarda i tempi per la concessione, essi possono variare da comune a comune. Il Regolamento al Codice della Strada, all’art. 381, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 prevede che il Sindaco, con propria ordinanza, può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto autorizzato ad usufruirne. L’articolo 381 afferma infatti che: “nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”.”
La norma chiarisce come ai fini della concessione del parcheggio ad personam per disabili occorra che: 1) che il titolare possieda già il contrassegno invalidi (si ricorda che il contrassegno spetta alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e alle persone non vedenti, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo; 2) che non vi sia spazio di sosta privato accessibile o fruibile (condizione che può essere riscontrata dal Comune); 3) che il parcheggio si trovi in zona ad alta intensità di traffico (elemento viene valutato dal Comune);
Come si può rilevare, il parcheggio ad personam viene dunque concesso a discrezione del Sindaco del Comune di residenza, mentre il Servizio di Medicina Legale dell’ASL, non ha nessuna competenza rispetto alla concessione del parcheggio, dovendo solo certificare se esista o meno una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Il parcheggio riservato consente all’invalido di parcheggiare nel posto a lui assegnato in via esclusiva e non può essere occupato da nessun altro veicolo. Nel cartello segnaletico predisposto dal Comune, è riportato infatti il numero di targa del veicolo impiegato dalla persona disabile onde permettere l’utilizzo esclusivo di quel determinato posto macchina.

Estratto dal Regolamento TARI del comune di Val Brembilla, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2021                                                                             
ART. 20 - ZONE NON SERVITE 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del: a) 60% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 300 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 500 metri lineari; b) 85% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile). 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al presente regolamento e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta. 
ART. 21 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. 2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 3. Della riduzione di cui al precedente comma 1, il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
ART. 22 - ALTRE AGEVOLAZIONI 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie: a) Per i nuclei famigliari in cui sia presente un componente disabile al 100% è prevista una riduzione del 20%. b) Per i nuclei famigliari con n. 5 componenti il nucleo famigliare ed in cui siano presenti almeno 2 componenti di età inferiore a 26 anni si applica la tariffa corrispondente ai nuclei famigliari con n. 4 componenti. c) Per i nuclei famigliari con n. 6 o più componenti il nucleo famigliare ed in cui siano presenti almeno 3 componenti di età inferiore a 26 anni si applica la tariffa corrispondente ai nuclei famigliari con n. 4 componenti. d) Per le case di riposo, gli asili nido e le scuole dell'infanzia presenti sul territorio è prevista una riduzione che mantenga invariata l'imposizione dell'anno 2013, avendo riguardo al carattere socio educativo ed assistenziale delle attività svolte. e) Per le utenze non domestiche classificate nelle categorie “Bar, caffè e pasticcerie” e “Ristoranti, trattorie e pizzerie”, che svolgono la propria attività al di sopra della quota altimetrica di 700 metri, al fine di favorire il rilancio turistico delle zone aventi carattere montano attraverso il sostegno delle attività economiche, è prevista una riduzione del 50% della tariffa corrispondente alla categoria. 2. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie: a) Le attività produttive che aderiscono ai Programmi Attract – Accordi per l’attrattività. 3. La riduzione di cui al comma 1, lettera a) compete a richiesta dell’interessato da presentarsi entro il termine previsto dal successivo art. 29, allegando idonea documentazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 4. La copertura delle riduzioni/esenzioni di cui ai punti precedenti può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
ART. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI 1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo di una sola riduzione o agevolazione. Ovvero verrà applicata d’ufficio la riduzione o agevolazione più favorevole al contribuente.

Le case popolari non vengono assegnate in automatico alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica, ma è necessario fare domanda, nel momento in cui viene pubblicato un bando di assegnazione, al proprio Comune di residenza, oppure alla Provincia di Bergamo o alla Regione Lombardia. La richiesta può essere presentata online, oppure rivolgendosi a un ente di patronato, o ancora presentandosi presso l’apposito sportello comunale. Sarà necessario compilare un modulo, che può essere scaricato dal sito del Comune, e allegare la documentazione necessaria. Si verrà così inseriti in una graduatoria e quando ci saranno delle disponibilità, perché si liberano degli immobili o perché ne vengono costruiti di nuovi, il Comune procederà con l’assegnazione della casa popolare. Non si può fare domanda in assenza del bando di assegnazione. Per l’assegnazione di una casa popolare quindi bisogna sempre fare riferimento ai bandi pubblicati nel proprio Comune di residenza o nella propria Regione di appartenenza. Le condizioni sono in genere molto simili l’una all’altra, ma potrebbero variare leggermente nei requisiti di accesso e nel costo mensile del canone di affitto.
La Piattaforma informatica regionale www.serviziabitativi.servizirl.it  consente tramite registrazione con SPID o CNS di presentare la domanda di assegnazione di alloggio pubblico e sociale. COME PRESENTARE LA DOMANDA: Collegarsi alla piattaforma www.serviziabitativi.servizirl.it per individuare gli avvisi aperti e autenticarsi tramite: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o - CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e codice PIN  
Dopo la registrazione, accedere all'area riservata al CITTADINO per visualizzare l'elenco degli alloggi pubblicati dai Comune o ALER, selezionare uno degli Avvisi pubblici di interesse, cliccare il tasto "NUOVA DOMANDA". Opzionare fino ad un massimo di n.2 alloggi per cui presentare la domanda e seguire le istruzioni per la compilazione ed invio online della domanda entro i termini previsti dall’Avviso.
DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 1) ISEE in corso di validità; 2) eventuale certificato di invalidità con la percentuale di invalidità riconosciuta; 3) marca da bollo da 16 € o carta di credito per il pagamento on line; 4) credenziali per l’accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la tessera CNS (Carta Nazionale dei Servizi); 5) dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare.
SUPPORTO PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: chi non dispone di un computer può rivolgersi agli uffici del Comune o dell'ALER i quali tramite postazioni disponibili supportano i cittadini nella presentazione della domanda. Inoltre Regione Lombardia ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini per accompagnare i cittadini nella presentazione della domanda telematica per l'assegnazione di un alloggio pubblico.

È necessario conferire il rifiuto ingombrante alla relativa Piattaforma di "Scarico ingombranti" , trasportandolo alla Stazione Ecologica, sita in via Fonte Solforosa.

Si può prenotare accedendo liberamente agli Uffici nei giorni di apertura al pubblico e fissando direttamente con il personale addetto l'appuntamento necessario, oppure si può telefonare, sempre neghli orari di apertura al pubblico allo 0345 330011 e digitare sulla tastiera il numero interno per prendere contatto con l'Ufficio desiderato. L'appuntamento sara fissato in base alle esigenze dell'utente e a quelle organizzative dell'ufficio.

Una lista è raggiungibile copiando ed incollando sulla propria barra del browser il seguente link:   http://www.comuni-italiani.it/016/253/scuole/    

Quando nasce un bambino è obbligatorio registrarlo allo stato civile. La dichiarazione o denuncia di nascita può essere presentata (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 30): 1) presso il comune di residenza dei genitori: i genitori possono, entro dieci giorni, fare la dichiarazione di nascita al Comune di residenza. Devono presentarsi all'ufficio stato civile del proprio Comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita; 2) presso il centro di nascita: entro tre giorni, i genitori devono presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. La direzione sanitaria invierà poi l'atto al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di residenza indicato dai genitori se risiedono in Comuni diversi 3) presso il comune di nascita: entro dieci giorni dalla nascita, i genitori devono presentarsi al Comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto. 
Il bambino è automaticamente registrato nello stato di famiglia della madre; è inserito nello stato di famiglia del padre, solo se la madre non ha la residenza in Italia. I giorni per presentare la denuncia decorrono dal giorno successivo alla nascita. Se il decimo giorno (per la dichiarazione resa in Comune) o il terzo giorno (per la dichiarazione resa presso il Centro di nascita) cadono in un giorno festivo, la scadenza è spostata di un giorno. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficio di Stato Civile invierà un rapporto al Procuratore della Repubblica 

La tessera elettorale è il documento ufficiale con cui i cittadini dello Stato italiano possono votare. È un documento personale e permanente, valido sino all’esaurimento degli spazi previsti per le timbrature a prova dell’avvenuta partecipazione al voto (18 in totale). La tessera elettorale è contrassegnata da una serie e da un numero identificativi e contiene: 1) i dati anagrafici dell'elettore; 2) la sezione elettorale di appartenenza; 3) la sede dove votare; 4) i collegi elettorali di appartenenza.
La tessera elettorale deve essere presentata al seggio insieme a un documento di riconoscimento: per questo motivo, prima delle elezioni, è importante controllare di possedere la tessera elettorale e l'indirizzo in essa riportato. La tessera elettorale è consegnata dal Comune al proprio domicilio: 1) ai nuovi residenti; 2) a coloro che compiono 18 anni; 3) a coloro che acquistano il diritto di voto in seguito all'acquisto della cittadinanza italiana; 4) ai cittadini comunitari che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.
Chi ha trasferito la residenza dovrà consegnare la tessera del Comune precedente al momento del ritiro della nuova tessera elettorale.
In caso di esaurimento degli spazi presenti sulla tessera o per stampa etichetta nuova residenza deve essere richiesto il duplicato da parte della persona intestataria della tessera, o altra persona, purché munita di delega con firma autografa in originale (con allegata fotocopia documento d’identità). Nel caso di parentela (presente all'interno dello stato di famiglia) può bastare la semplice copia del documento d'identità. L'operatore comunale ritirerà la vecchia tessera elettorale (nel caso della tessera esaurita).
In caso di smarrimento, furto, mancata consegna deve essere richiesto il duplicato per smarrimento, furto, mancata consegna, da parte della persona intestataria della tessera, che sottoscrive - sotto la propria responsabilità - la dichiarazione di furto o di smarrimento; nel caso in cui si presenti un delegato, quest'ultimo deve avere regolare denuncia (in originale) sporta dall'interessato e, chiaramente la delega al rilascio con allegata fotocopia del documento d’identità del delegante

1) SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE per Anziani, Disabili e Persone con Disagio; 2) SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERO per Anziani, Disabili e Persone con Disagio;: 3) PASTI A DOMICILIO per Anziani, Disabili e Persone con Disagio; 4) TELESOCCORSO per Anziani per Disabili e Persone con Disagio; 5) Assistenza Domiciliare Minori su segnalazione; 6) Servizio Formazione all'Autonomia; 7) Centro Socio Educativo (CSE) per Disabili; 8) Centro Diurno Disabili (CDD) per Disabili; 9) MENSA SCOLASTICA; 10) TRASPORTO SCOLASTICO; 11) Tirocinio d'Inclusione Sociale per Disabili o persone con Disagio; 12) Assistenza Educativa Scolastica per minori disabili certificati

No

Sì, per i minori è reperibile al sito https://www.rbbg.it/  

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