Acconto IMU 2024: scaduto lunedì 17 giugno 2024 si può versare con ravvedimento

È disponibile il calcolatore IMU 2024

Data :

27 maggio 2024

Acconto IMU 2024: scaduto lunedì 17 giugno 2024 si può versare con ravvedimento
Municipium

Descrizione

E' scaduto lunedì 17 giugno 2024 il versamento dell'acconto dell’IMU dovuta per l’anno 2024.

Il versamento dell’acconto IMU dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale, utilizzando il modello F24. Il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a 5,00 euro.

 

È disponibile il Calcolatore IMU 2024 per versare con ravvedimento

Per l'anno 2024 sono confermate le aliquote che il Comune di Val Brembilla ha approvato per l'anno 2020 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2020):

 

Descrizione

Aliquota

Detrazione

Abitazione e pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale

7,60 per mille

===

Abitazione principale di lusso (cat. A1-A8-A9) e pertinenze

4,00 per mille

200 euro

Fabbricati rurali ad uso strumentale

 1,00 per mille

===

Beni merce

esenti dal 2022

===

Fabbricati gruppo catastale D (7,60 per mille riservata allo Stato)

 10,60 per mille

===

Altri Fabbricati

10,60 per mille

===

Aree Fabbricabili

9,60 per mille

===

Terreni agricoli

Esenti

===

E' confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali da A2 a A7) e le relative pertinenze (un C2, un C6 e un C7). 

Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022).  

Per l’anno d’imposta 2024, per una sola unità immobiliare, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è ridotta al 50% per cento.

Resta confermata la riduzione del 50% della base imponibile della nuova IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato gratuito, alle condizioni di legge, ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che la utilizzano come abitazione principale.

Anche per l’anno 2024 restano confermati i valori delle aree fabbricabili in vigore per l’anno 2019, per consultare le delibere clicca qui.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

L'importo del versamento va arrotondato all'euro ed il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a 5,00 euro.

Per il versamento utilizzare il modello F24. Codici tributo da utilizzare: 

3916 IMU - Aree fabbricabili

3918 IMU - Altri fabbricati

3925 IMU - fabbricati categoria catastale D, quota Stato

3930 IMU - fabbricati categoria catastale D, quota Comune.

Codice catastale del Comune di Val Brembilla: M334

Per i residenti all'estero che non possono pagare con F24, il versamento dell'imposta va effettuato con bonifico bancario sul conto intestato al Comune:

IBAN  IT 21 G 07601 03200 001062715972  

BIC/SWIFT    BPPIITRRXXX

con indicazione nella causale del codice fiscale del contribuente, dell'imposta IMU e dell'anno di riferimento.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tributi al n. 0345 330011, interno 6, o all'indirizzo g.carminati@comune.valbrembilla.bg.it.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

L'omesso versamento, relativo ad anni precedenti, può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta;

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:

- entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Per calcolare il ravvedimento per gli anni precedenti al 2024 clicca qui

DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi nei casi previsti dalla L. 160/2019 e dai decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle finanze del 24/04/2024.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

La dichiarazione IMU relativa all’anno 2023 deve essere presentata entro il 1 luglio 2024.

La dichiarazione IMU relativa all’anno 2024 deve essere presentata entro il 30 giugno 2025.

La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello ministeriale approvato con il D.M. 24/04/2024.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli enti non commerciali che rientrano nella fattispecie di cui alla lettera g) del comma 759 dell’art. 1 della L. 160/2019, la dichiarazione deve essere invece presentata ogni anno.

 

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot