Scadenza 2^ Rata IMU: lunedì 18 dicembre 2023

Pubblicato il 13 novembre 2023 • Tributi

Scadenza 2^ Rata IMU: Lunedì 18 dicembre 2023

Con la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la nuova IMU ed è stata abrogata la TASI.

Per l'anno 2023 la scadenza per il versamento della rata di saldo (2^ Rata) è prevista in data Lunedì 18 dicembre 2023. 

È disponibile il CALCOLATORE IMU 2023.

Per l'anno 2023 sono confermate le aliquote che il Comune di Val Brembilla ha approvato per l'anno 2020:

Fabbricati rurali ad uso strumentale
 1,00 per mille

Beni merce
 esenti dal 2022

Fabbricati gruppo catastale D (7,60 per mille riservata allo Stato)
 10,60 per mille

Abitazione e pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale
7,60 per mille

Altri Fabbricati
10,60 per mille

Aree Fabbricabili
9,60 per mille

Terreni agricoli
Esenti

Abitazione principale di lusso (cat. A1-A8-A9) e pertinenze
4,00 per mille e detrazione 200 euro

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E' confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali da A2 a A7) e le relative pertinenze (un C2, un C6 e un C7). 

Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

Resta confermata la riduzione del 50% della base imponibile della nuova IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato gratuito, alle condizioni di legge, ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che la utilizzano come abitazione principale.

Per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 restano confermati i valori delle aree fabbricabili anno 2019, per consultare le delibere clicca qui.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

L'importo del versamento va arrotondato all'euro ed il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a 5,00 euro.

Per il versamento utilizzare il modello F24. Codici tributo da utilizzare: 

3916 IMU - Aree fabbricabili

3918 IMU - Altri fabbricati

3925 IMU - fabbricati categoria catastale D, quota Stato

3930 IMU - fabbricati categoria catastale D, quota Comune.

Codice catastale del Comune di Val Brembilla: M334

Per i residenti all'estero che non possono pagare con F24, il versamento dell'imposta va effettuato con bonifico bancario sul conto intestato al Comune:

IBAN  IT 21 G 07601 03200 001062715972  

BIC/SWIFT    BPPIITRRXXX

con indicazione nella causale del codice fiscale del contribuente, dell'imposta IMU e dell'anno di riferimento.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tributi al n. 0345 330011, interno 6, o all'indirizzo g.carminati@comune.valbrembilla.bg.it.

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RAVVEDIMENTO OPEROSO 

L'omesso versamento, relativo ad anni precedenti, può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta;

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:

- entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Per calcolare il ravvedimento per gli anni precedenti al 2023 clicca qui.

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Residente all'estero anno 2020 e 2021

Per l'anno 2020 non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, pensionati, iscritti all'AIRE, che quindi sono soggetti ad imposta. Per l'anno 2021, invece, la Legge n. 178/2020, all'art. 1, comma 48 prevede che per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà.  

 

delibera_aliquote_imu_2020

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Delibera Regolamento IMU 2020

Allegato 1.19 MB formato pdf